09 febbraio 2010

Dal 4 febbraio 2010 sono in vigore le nuove fasce orarie previste dalla riforma Brunetta, decreto 18 dicembre 2009.

In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 tutti i giorni della settimana. L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.

Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) infortuni sul lavoro;
c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta;

Sono altresì esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.

E' importante ricordare che è obbligatoria la certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un dottore convenzionato per le malattie di durata superiore a dieci giorni.

fonte: SindaCARE CISL

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