In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 tutti i giorni della settimana. L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.
Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) infortuni sul lavoro;
c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta;
Sono altresì esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.
E' importante ricordare che è obbligatoria la certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un dottore convenzionato per le malattie di durata superiore a dieci giorni.
fonte: SindaCARE CISL

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